ante 67 e principi fuorvianti nella sentenza TAR Lazio 11150/2026
Il Collegio ha adottato una lettura errata, anacronistica e giuridicamente infondata dell’art. 40 della L. 47/1985, dimostrando una preoccupante mancanza di conoscenza della disciplina edilizia dell’epoca.
1. L’art. 40 L. 47/1985 non richiede la “prova dell’esistenza”, ma l’inizio dei lavori prima del 1/9/1967
La norma è chiara:
gli immobili sono commerciabili anche senza titolo edilizio se iniziati prima del 1° settembre 1967.
Il TAR, invece, pretende:
prova fotografica perfetta,
comparazioni sinottiche,
identità tra manufatto attuale e quello del 1967,
assenza di riparazioni,
rappresentazione in progetti del 1972.
Tutto ciò non è previsto dalla legge. La legge richiede solo l’inizio dei lavori, non la conservazione integrale del manufatto.
2. Il TAR trasforma l’assenza di documenti (normale per l’epoca) in colpa del proprietario
Nel 1967:
fuori dai centri abitati non era richiesta alcuna licenza edilizia;
non esistevano planimetrie obbligatorie;
non esistevano archivi comunali strutturati;
i manufatti agricoli non venivano rappresentati nei progetti.
Il TAR ignora completamente questo contesto e pretende documenti che non potevano esistere.
3. La mancata rappresentazione in un progetto del 1972 non è prova di inesistenza
Il TAR considera “prova contraria” il fatto che un manufatto non compaia nella planimetria di un permesso riferito ad altro edificio.
Si tratta di un errore tecnico grave:
nel 1972 si rappresentava solo ciò che era oggetto dell’intervento;
i manufatti agricoli minori non venivano riportati;
non esisteva alcun obbligo di rappresentazione integrale del fondo.
Attribuire valore probatorio a questa omissione significa non conoscere la prassi edilizia dell’epoca.
4. Le riparazioni successive non cancellano la preesistenza
Il TAR considera “sospette” le manutenzioni e i ripristini avvenuti dopo il 1967. È un’impostazione errata: la legge non richiede che il manufatto sia rimasto identico, né che non abbia subito danni o ricostruzioni.
5. La sentenza ribalta la presunzione di legittimità prevista dalla legge
L’art. 40 introduce una presunzione di legittimità per gli immobili iniziati prima del 1967. Il TAR la trasforma in un onere probatorio impossibile, negando la ratio della norma.
Conclusione
Questa sentenza conferma una deriva interpretativa che danneggia i piccoli proprietari e riscrive arbitrariamente la disciplina edilizia storica. L’art. 40 L. 47/1985 viene ignorato o applicato in modo contrario al suo significato. Il risultato è un contenzioso inutile, una giurisprudenza incoerente e un clima di incertezza che penalizza chi opera correttamente.
L’APPC CATANIA
continuerà a denunciare queste applicazioni distorte della legge e a difendere i diritti dei proprietari contro interpretazioni che non trovano alcun fondamento né nella normativa né nella realtà storica del territorio italiano.

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