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ante 67 e principi fuorvianti nella sentenza TAR Lazio 11150/2026

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La sentenza TAR Lazio n. 11150/2026 rappresenta un caso emblematico di applicazione distorta della normativa sugli immobili anteriori al 1° settembre 1967. Il Collegio ha adottato una lettura errata , anacronistica e giuridicamente infondata dell’art. 40 della L. 47/1985, dimostrando una preoccupante mancanza di conoscenza della disciplina edilizia dell’epoca. 1. L’art. 40 L. 47/1985 non richiede la “prova dell’esistenza”, ma l’inizio dei lavori prima del 1/9/1967 La norma è chiara: gli immobili sono commerciabili anche senza titolo edilizio se iniziati prima del 1° settembre 1967. Il TAR, invece, pretende: prova fotografica perfetta, comparazioni sinottiche, identità tra manufatto attuale e quello del 1967, assenza di riparazioni, rappresentazione in progetti del 1972. Tutto ciò non è previsto dalla legge . La legge richiede solo l’inizio dei lavori , non la conservazione integrale del manufatto. 2. Il TAR trasforma l’assenza di documenti (normale per l’epoca) in colpa del propriet...