Cappotto termico: il TAR Toscana annulla l’ordine di ripristino per sconfinamento minimo. Nessun pregiudizio, nessuna sanzione.

Di Settimo Claudio De Pasquale - APPC Catania

Una recente sentenza del TAR Toscana (Sezione III, n. 1034 del 12 giugno 2025) ha annullato un provvedimento comunale che imponeva il blocco dei lavori e il ripristino di un cappotto termico, realizzato su edificio esistente, che sporgeva di pochi centimetri su suolo pubblico privo di funzione urbanistica o viabilistica.

L’intervento era stato regolarmente comunicato tramite SCIA, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, che disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione conservativa. I giudici hanno ritenuto irrilevante la distinzione tra le due categorie ai fini del titolo abilitativo, confermando che la SCIA è sufficiente quando non vi è modifica sostanziale della sagoma o della destinazione d’uso.

Il TAR ha richiamato l’art. 840 del codice civile, che regola il rapporto tra proprietà privata e suolo pubblico, e ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 4664/2018), secondo cui non ogni sconfinamento formale giustifica misure drastiche, specie quando manca un effettivo pregiudizio per l’interesse pubblico.

La sentenza ha inoltre evidenziato carenze istruttorie e ha accolto le contestazioni relative ad altri elementi dell’intervento, come la canna fumaria, risultata conforme alle distanze previste dal regolamento edilizio e dal codice civile (artt. 873 e seguenti).

Per i tecnici, è un richiamo alla necessità di valutare caso per caso, evitando automatismi sanzionatori e privilegiando il principio di proporzionalità. Per i piccoli proprietari, è una conferma che il buon senso può prevalere quando l’intervento è regolare, non crea danno e rispetta le distanze.

La sentenza invita le amministrazioni a motivare puntualmente ogni rilievo, come previsto dalla legge n. 241/1990, e a distinguere tra violazioni formali e reali compromissioni dell’interesse pubblico. Il cappotto termico, strumento di efficientamento energetico incentivato dallo Stato, non può essere ostacolato per meri millimetri se non vi è alcun impatto concreto.

Come APPC, riteniamo fondamentale promuovere una cultura tecnica fondata su legalità, proporzionalità e dialogo. Continueremo a monitorare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, offrendo ai nostri iscritti strumenti di lettura e difesa consapevole.

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